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Conto Energia

 

  Bozza conto energia 2011

  Guida al conto energia 2009

 

Il “Conto Energia” è un sistema di incentivazione all’installazione di impianti fotovoltaici, la cui caratteristica fondamentale è quella di remunerare l’energia prodotta con una tariffa incentivante. Lo Stato riconosce quindi un contributo sulla produzione di energia elettrica, che può essere concesso a tutti gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 1 kWp. L’ente pubblico che fornisce questo servizio è il GSE (Gestore dei Servizi Elettrici), e la richiesta al GSE per la tariffa incentivante deve essere fatta subito dopo (entro 60 giorni) l’entrata in esercizio dell’impianto.

Gli incentivi disponibili dal 2007, fino al 31-12-2010 fa riferimento all’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici entrati in esercizio in questo periodo, ha diritto alle tariffe incentivanti riportate nelle Tabelle , dove esse sono espresse in [€/kWh], e sono dipendenti dalla potenza nominale di picco dell’impianto, e dal suo grado di integrazione architettonica.

 

impianti entrati in esercizio entro il 31/12/2008

Taglia di potenza dell’impianto

Non integrato (€/kWh)

Parzialmente integrato (€/kWh)

Integrato (€/kWh)

1 kW <= P <=  3 kW

0,40

0,44

0,49

3 kW < P <= 20 kW

0,38

0,42

0,46

P > 20 kW

0,36

0,40

0,44

 

impianti entrati in esercizio dal 01/01/2009 al 31/12/2009

Taglia di potenza dell’impianto

Non integrato (€/kWh)

Parzialmente integrato (€/kWh)

Integrato (€/kWh)

1 kW <= P <=  3 kW

0,392

0,431

0,480

3 kW < P <= 20 kW

0,372

0,412

0,451

P > 20 kW

0,353

0,392

0,431

 

impianti entrati in esercizio dal 01/01/2010 al 31/12/2010

Taglia di potenza dell’impianto

Non integrato (€/kWh)

Parzialmente integrato (€/kWh)

Integrato (€/kWh)

1 kW <= P <=  3 kW

0,384

0,422

0,470

3 kW < P <= 20 kW

0,365

0,403

0,442

P > 20 kW

0,346

0,384

0,422

 

Dalle tariffe riportate, si può notare che vengono favoriti in modo particolare, gli impianti di piccola potenza (principalmente quelli per una singola abitazione), e quelli con integrazione architettonica.

Le condizioni per il riconoscimento del livello di integrazione architettonica dell’impianto, sono stabilite dal decreto DM 19/02/2007, e vengono di seguito riportate in modo sintetico:

 

  • Impianti non integrati: impianti a terra, con moduli posizionati al suolo, sugli elementi di arredo urbano e viario, oppure su edifici dove non sussistono le condizioni per il riconoscimento dell’integrazione parziale o totale.

  • Impianti con integrazione parziale: impianti installati sulle superfici esterne degli involucri di edifici, ad esempio su tetto a falda, se i moduli sono disposti parallelamente alla falda, o anche su tetto piano (con alcune limitazioni).

  • Impianti con integrazione totale: impianti dove i moduli fotovoltaici costituiscono gli elementi strutturali, ad esempio se sostituiscono i materiali di rivestimento di tetti, coperture, o facciate di edifici, e ne assumono la stessa inclinazione e la stessa funzionalità architettonica.

 

Lo stesso decreto DM 19/02/2007 stabilisce inoltre alcune possibili tipologie specifiche di intervento, al fine di rientrare nelle condizioni per il riconoscimento parziale o totale dell’integrazione, a seconda dei casi.

 

Le tariffe di base mostrate in Tabella 1, possono essere incrementate del 5% nei seguenti casi (non cumulabili tra loro):

  • Impianti senza integrazione architettonica di potenza superiore a 3 kWp, se almeno il 70 % dell’energia prodotta in un anno viene auto-consumata.

  • Impianti a servizio di scuole pubbliche o strutture sanitarie pubbliche.

  • Impianti a servizio di enti locali, se la popolazione residente è inferiore a 5000 abitanti.

  • Impianti con integrazione architettonica, se sostituiscono coperture contenenti amianto

Le tariffe di base possono inoltre essere soggette ad un premio aggiuntivo (maggiorazione fino ad un massimo del 30%), se successivamente all’installazione dell’impianto fotovoltaico, vengono effettuati altri interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell’edificio, tali da comportare una riduzione di almeno il 10% del fabbisogno di energia primaria, come ad esempio quelli di riduzione delle dispersioni termiche su pareti o finestre, installazione di impianti di riscaldamento ad alta efficienza, installazione di impianti a fonti rinnovabili (oltre a quelli fotovoltaici). La maggiorazione percentuale della tariffa di base, è riconosciuta in misura pari alla metà della percentuale di riduzione del fabbisogno di energia, conseguita in seguito agli interventi. Tale tariffa maggiorata viene concessa per l’intero periodo residuo di diritto alla tariffa in conto energia.

 

Per quanto riguarda il valore e la durata degli incentivi, si ha che per gli impianti entrati in esercizio dopo il 13/04/2007 ed entro il 31/12/2008, le tariffe esposte sono erogate per un periodo pari a 20 anni, a partire dalla data di inizio del funzionamento, e rimangono costanti per l’intera durata del finanziamento. Mentre per gli impianti che entreranno in esercizio negli anni 2010, le tariffe concesse saranno quelle riportate in Tabella 1, ma ridotte del 2%, rimanendo poi costanti nel seguente periodo di 20 anni di incentivo. Saranno invece ridefinite con nuovi decreti, le tariffe per gli impianti che entreranno in esercizio negli anni successivi al 2010.

 

Pubblichiamo la bozza che non è ancora stata ufficializzata dal Ministero dello Sviluppo economico, ma che viene accreditata come la versione definitiva , dei nuovi incentivi che saranno in vigore per gli impianti fotovoltaici che entreranno in esercizio dopo il 31.12.2010,

Dalla tabella si evince che non ci sarà più differenza tra impianti parzialmente o totalmente integrati che vengono definiti come impianti realizzati sugli edifici, mentre gli impianti non integrati sono tutti gli altri. Inoltre vengono differenziate più fasce di intervalli di potenza e periodi fino al 31.12.2011

 

Nuovo conto energia per impianti in esercizio dopo il 31.12.2010  

 

TARIFFA CORRISPONDENTE

Intervallo di Potenza

A) 

Impianti entrati in esercizio in data successiva al

31 dicembre 2010 e entro il 30 aprile 2011     

B) 

Impianti entrati in esercizio in data successiva al

30 aprile 2011 e entro il 

31 agosto 2011 

C) 

Impianti entrati in esercizio in data  successiva al 

31 agosto 2011 e entro il

31 dicembre 2011 

 

Impianti fotovoltaici

realizzati sugli edifici

altri impianti fotovoltaici

Impianti fotovoltaici

realizzati sugli edifici

altri impianti fotovoltaici

Impianti fotovoltaici

realizzati sugli edifici

 

altri impianti fotovoltaici

(KW)

(€/kWh)

(€/kWh)

(€/kWh)

(€/kWh)

(€/kWh)

(€/kWh)

1 <= P <= 3

0,402

0,362

0,391

0,347

0,380

0,333

3 < P <= 20

0,377

0,339

0,360

0,322

0,342

0,304

20 < P <= 200

0,358

0,321

0,341

0,303

0,323

0,285

200 < P <= 1000

0,355

0,314

0,335

0,309

0,314

0,266

P > 1000

0,351

0,313

0,327

0,289

0,302

0,264

 

 Tab. 2

 

Oltre ai ricavi derivati dalle tariffe incentivanti del conto energia, l’utente che utilizza l’impianto fotovoltaico ha la possibilità di sfruttare altre due fonti di ricavo, costituite dall’autoconsumo dell’energia elettrica prodotta (con il sistema dello scambio sul posto) oppure dalla vendita di energia elettrica.

 

Il servizio di scambio sul posto (chiamato anche “Net Metering”) può essere utilizzato da tutti gli impianti connessi alla rete, di potenza non superiore a 200 kWp ,che producono energia elettrica mediante fonti rinnovabili, durante la loro intera vita utile. Il principio di funzionamento di questo meccanismo, prevede che l’energia prodotta dall’impianto e non assorbita dalle utenze, viene immessa in rete e misurata da un apposito contatore. Alla fine di ogni anno, la società elettrica che esegue l’allacciamento dell’impianto alla rete e che fornisce il servizio di scambio sul posto, calcola la differenza tra energia assorbita dalla rete ed energia immessa, ed al cliente viene rimborsata da parte del GSE una quota dell’energia assorbita pari a quella immessa in rete durante il periodo annuale. Viene quindi pagata alla società elettrica solo la differenza tra energia prelevata ed energia immessa, anche se non è prevista una remunerazione di un eventuale saldo positivo dell’energia (se l’energia immessa è superiore a quella prelevata), ma questa quantità può essere portata a credito per gli anni successivi (ad esempio per la compensazione di un saldo negativo dell’anno seguente).

 

Regime di Vendita: In alternativa, la parte di energia elettrica prodotta che non viene consumata dalle utenze può essere ceduta alla rete di distribuzione, e tale quota di energia è venduta alla società elettrica ad un prezzo stabilito dall’AEEG (Autorità dell’Energia Elettrica e del Gas) che viene aggiornato annualmente, e nel caso di impianti fotovoltaici con potenza nominale inferiore a 1 MW, dipende dalla quantità di energia prodotta in un anno (ad esempio per una produzione fino a 500.000 kWh annui la tariffa riconosciuta è pari a 0,096 €/kWh).

Inoltre, l’opzione della vendita di energia elettrica comporta maggiori complicazioni dal punto di vista di adempimenti amministrativi, e sono maggiori i costi connessi.

Quindi il sistema di scambio sul posto risulta essere la soluzione migliore (dal punto di vista dei benefici economici derivati), nel caso di impianti di potenza compresa tra 1 kWp e 200 kWp, specialmente se la quantità di energia elettrica prodotta in un periodo annuale, non supera gli autoconsumi.

 

 

IMPORTANTI NOVITA' INTRODOTTE NEL 2009:

Con l'ultimo aggiornamento del Conto Energia, sono state introdotte importanti novità nel 2009:

 

 1) Lo scambio sul posto è divenuto applicabile per impianti fino ad una potenza complessiva di 200 Kw;

 2) E' possibile suddividere un unico impianto in più sezioni, ciascuna delle quali può avere diverso livello di integrazione.

 

       Il punto 2) introduce due vantaggi importanti:

  • è possibile mettere in esercizio ogni sezione d’impianto come se si trattasse di un impianto a sé. Il beneficio è evidente soprattutto per gli impianti di grossa taglia per cui si incontrano difficoltà a effettuare un unico parallelo alla rete in una sola data. Si potranno effettuare più entrate in esercizio in base al numero di sezioni in cui è suddiviso l’impianto.

  • è possibile collegare più sezioni d’impianto all’interno di una rete interna d’utenza pur rispettando il vincolo imposto dal Decreto 19/02/07, che un impianto fotovoltaico non può condividere il punto di connessione alla rete con altri impianti fotovoltaici.

     

 

 

  

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