|
Fotovoltaico e
Agricoltura
La produzione di energia elettrica da
parte delle imprese agricole è attività connessa ai sensi dell'articolo
2135 del Codice civile. E come tale richiede il rispetto del cosiddetto
"principio della prevalenza".
In sostanza l'attività fotovoltaica per il legislatore e
l'amministrazione finanziaria è sostanzialmente analoga, ad esempio,
alla produzione del vino con uve che devono essere ottenute
prevalentemente dal proprio vigneto.
L'agenzia delle Entrate è così intervenuta con la circolare n. 32/E del
6 luglio 2009 per indicare quali siano i criteri da seguire per
determinare la prevalenza dei prodotti propri ottenuti dall'azienda
agricola in confronto a quelli acquistati presso terzi e utilizzati per
la produzione di energia.
riassumendo:
1) il rapporto di prevalenza
dell’attività agricola rispetto a quella fotovoltaica non viene
considerato fino ad una potenza di 200 Kwp, oltre questa potenza vengono
indicati i vari rapporti che comunque risultano molto semplici da
rispettare
2) l’incentivo (conto energia) non è
tassato neanche con la ritenuta alla fonte del 4%
3) il reddito prodotto dalla vendita
viene calcolato sulla base dei dati catastali del terreno su cui insiste
l’attività agricola, inferiore alla normale tassazione
4) la tassazione dell’Irap rimane quella
agevolata per l’agricoltura, cioè l’1.9%
Circolare
32E Agenzia delle Entrate 06/07/2009
Come è noto l'articolo 1, comma 423, della legge n. 266/05 e successive
modifiche, dispone fra l'altro che la produzione di energia elettrica da
fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, effettuate dagli
imprenditori agricoli, costituisce attività connessa ai sensi
dell'articolo 2135 del Codice civile e rientra nel reddito agrario.
La norma prevede quattro tipologie di energia da fonti rinnovabili che
si possono ottenere in agricoltura e più precisamente: energia
elettrica, calorica, carburanti e prodotti chimici.
L'energia elettrica e calorica possono essere ottenute da risorse
agroforestali oppure fotovoltaiche; le produzioni agricola e zootecnica
necessarie sia per la fabbricazione di energia elettrica e calorica, ma
anche per il biodiesel e per i prodotti chimici devono essere ottenute
prevalentemente dall'azienda agricola.
Non rientra nel settore agricolo la produzione di energia da fonti
eoliche e nemmeno da risorse idriche e cioè mediante lo sfruttamento di
salti d'acqua.
La citata circolare n. 32/E delle Entrate ricorda che la produzione di
energia rientra in agricoltura a condizione che l'impresa agricola
produca direttamente più del 50% delle risorse agroforestali necessarie
per la produzione del biogas il quale a sua volta alimenta l'impianto di
produzione di energia elettrica. Relativamente agli impianti
fotovoltaici fissa una superficie minima di terreno coltivato pari ad un
ettaro per ogni 10 kW di energia prodotta, fatta salva la franchigia di
200 kW la cui produzione è agricola in ogni caso .
Con riferimento alla produzione di energia elettrica con risorse
agroforestali (foraggi, cereali, residui zootecnici eccetera) l'Agenzia
non chiarisce se la natura delle biomasse come indicata nella circolare,
debba riguardare l'intera produzione (di cui almeno il 51% prodotto e il
49% acquistato), oppure fatta salva la produzione del 51% di biomasse di
provenienza agricola, l'altro 49% possa essere rappresentato ad esempio
da rifiuti organici urbani. Riteniamo che il comma 423, articolo 1,
della legge n. 266/05, non consideri espressamente questa fattispecie la
quale però potrebbe essere consentita, anche in via interpretativa, in
modo ufficiale dall'agenzia delle Entrate.
L'Agenzia ricorda che la prevalenza dei prodotti propri in confronto
all'ammontare complessivo dei beni impiegati, va misurata in termini
quantitativi se i prodotti acquistati sono delle medesima natura, ovvero
nel caso in cui non sia possibile tale raffronto, occorre verificare il
costo dei beni acquistati da terzi con il valore normale dei beni
prodotti in azienda.
Nel caso in cui i beni prodotti non siano suscettibili di valutazione
(esempio residui zootecnici) la prevalenza viene dimostrata confrontando
l'energia prodotta con i prodotti propri con quella complessivamente
prodotta.
L'inquadramento della attività di produzione di energia nell'ambito
dell'agricoltura ha ovviamente riflessi importanti per effetto delle
particolari agevolazioni ivi previste.
In primo luogo la classificazione agricola dell'attività comporta la
tassazione ai fini delle imposte dirette sulla base del reddito agrario
che si traduce in nessuna tassazione aggiuntiva tenuto conto che il
soggetto che coltiva il terreno comunque dichiara la rendita catastale.
A questo riguardo ha rilevanza la natura giuridica del soggetto che
svolge la produzione di energia.
Ai fini previdenziali il titolare dell' attività mantiene la qualifica
di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale e i
lavoratori dipendenti vengono inquadrati nel l'ambito dei contributi
agricoli unificati. Per tutte le altre normative fiscali e contributive
il soggetto rimane inquadrato nell'agricoltura e così ad esempio può
accedere alle sovvenzioni nell'ambito dei piani di sviluppo rurale, può
costruire fabbricati strumentali senza il pagamento del contributo di
costruzione eccetera. |